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Assistenza igienica: a chi compete

ASSISTENZA IGIENICA AGLI ALUNNI DISABILI: SPETTA AI COLLABORTORI SCOLASTICI (S. Nocera)

In risposta a una recente presa di posizione della UIL-Toscana, l'avv. Salvatore Nocera e Nicola Tagliani dell'AIPD hanno pubblicato, nelle pagine di Orizzone Scu9ola, una loro risposta, al fine di offrire una corretta informazionne. "La normativa si rinviene nel CCNL del periodo 2006/09, in particolare nella lettera A della tab. A con riguardo specifico all’art. 47 e nella Tab. B alla Voce  “collaboratore dei servizi” lettera a) con riguardo all’art. 48.

  • Nella lettera A della Tab. A è previsto che per i compiti di assistenza igienica agli alunni con disabilità si faccia riferimento all’art 47. In tale articolo si dice espressamente che il Dirigente scolastico può dare incarichi specifici a singoli collaboratori o collaboratrici; quindi anche quello di curare l’assistenza igienica e l’igiene personale. A seguito dell’incarico ricevuto, il Collaboratore scolastico è tenuto a svolgere le mansioni di cui sopra; tanto è vero che la Corte di Cassazione per accertare il reato penale di due collaboratrici di inosservanza dei doveri di ufficio e nel condannarle per il risarcimento dei danni, ha ritenuto sufficiente l’incarico conferito, senza considerare se le collaboratrici avessero o meno frequentato un corso di aggiornamento (vedi alla pagina https://aipd.it/aipd_scuola/ la scheda normativa AIPD n° 526. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare assistenza igienica agli alunni con disabilità (Sent. Corte Cass. 22786/16))
  • La lettera A della Tab. B prevede che per la mobilità da una qualifica inferiore a quella superiore o all’interno della stessa area, il collaboratore scolastico debba frequentare un corso di aggiornamento. Ciò è quanto avviene in tutte le scuole coi corsi di 40 ore svolti a spese dell’Ufficio Scolastico Regionale (vedi per es. la scheda normativa AIPD n° 526. Lodevole piano straordinario di formazione per i collaboratori scolastici della Campania per l’assistenza qualificata degli alunni con disabilità (Nota USR Campania 12489/18)). Il collaboratore scolastico non può rifiutarsi di frequentare il corso dal momento che l’art. 13 del decreto legislativo n. 66/17, modificato dal decreto legislativo n. 96/19 stabilisce che i collaboratori scolastici  “sono tenuti” alla frequenza dei corsi di formazione. (continua: clicca qui)"