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FORMAZIONE DI TUTTI I DOCENTI

Formazione del personale docente
(di tutti gli ordini e gradi di scuola)

Prendiamo atto del fatto che, con questo provvedimento, si intende ridisegnare il sistema inclusivo a favore degli alunni con disabilità, offrendo uno strumento, di per sé, ambizioso. Questo provvedimento, costruito sulla modifica del precedente decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, oggetto di vive contestazioni e di manifeste preoccupazioni per alcuni risvolti culturali in esso contenuti, si pone con l’intento di divenire una sorta di “framework” in cui sono raccolte le indicazioni disciplinate dalla norma in materia, non osando, tuttavia, anche in questa occasione, effettuare quella scelta di fondo, irrinunciabile per l’attuazione di una società “culturalmente inclusiva”.

Se si apprezza il richiamo a norme di portata internazionale, come la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepita dal nostro ordinamento con la legge 3 marzo 2009, n. 18, lascia perplessi il fatto che, sostanzialmente, permanga tanto nel legislatore quanto nella società (anche dopo aver letto alcuni Atti delle Audizioni depositati presso la 7^ Commissione) l’idea che l’alunno con disabilità abbia, nella scuola, come suo referente un unico insegnante: quello incaricato su posto di sostegno (il docente “specializzato”). Sembra che sfugga ai più che l’alunno con disabilità è alunno di tutti gli insegnanti della classe (quelli incaricati su posto disciplinare o comune e quelli di sostegno).

Ora preme qui richiamare, con particolare determinazione, che non è possibile parlare di inclusione scolastica se non si opera una scelta di fondo, completa, radicale, vale a dire se non si interviene sul percorso formativo degli insegnanti, perché tutti gli insegnanti della classe o della sezione, in cui l’alunno o. l’alunna con disabilità è iscritto/a, sono suoi insegnanti. E sono proprio questi docenti a esprimersi nella valutazione, nella eventuale ammissione o non ammissione alla classe successiva, nel riportare nel loro registro la presenza in classe, le attività, i voti. Sono i docenti di tutto il Consiglio di Classe o i docenti contitolari (nella scuola Primaria e nell’Infanzia) che hanno la responsabilità civile e penale di ogni alunno della classe cui sono assegnati, quindi anche dell’alunno con disabilità. 

Emerge, in palese contraddizione con i principi costituzionali del riconoscimento del diritto soggettivo e di tutti quei diritti di cui ogni cittadino è destinatario, l’immagine di una classe nella classe, in cui l’alunno con disabilità viene associato al solo insegnante incaricato su posto di sostegno.

La confusione è generata da percorsi formativiche, dopo quasi 42 anni, risultano ancora sdoppiati nella fase dell’acquisizione di competenze che attengono alla pedagogia e alla didattica speciale. 

Questa impostazione legittima e rafforza, nei docenti incaricati su posto comune o su posto disciplinare, la convinzione che dell’alunno con disabilità debba occuparsene il “solo” docente specializzato, perché “loro”, “Se avessero voluto occuparsene, si sarebbero a loro volta specializzati”. 

Ma se l’inclusione è un processo che coinvolge tutti e se la corresponsabilità, richiamata anche dalle Linee Guida del 4 agosto 2009, non è una parola vuota e priva di significato, allora oggi è il momento di operare quella scelta di fondo, irrinunciabile se vogliamo parlare ancora di diritti riconosciuti, di civiltà, di rispetto delle differenti capacità: occorre cioè che tutti coloro che entrano nella scuola in qualità di docenti siano in possesso delle competenze che molti docenti hanno maturato attraverso il corso di specializzazione per le attività di sostegno. Nel percorso accademico di formazione iniziale degli insegnanti deve essere obbligatoriamente garantita questa formazione. Diversamente possiamo parlare di “avvio del processo inclusivo”, di tentativi di inclusione, ma non certo di inclusione reale.


Per le modifiche si rimanda alla tabella di seguito allegata, nello specificoArt. 10. (Modificazioni dell’art. 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).  (Art. 12.Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria)


 

Proposta di modifica

1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si consegue all’interno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

2. I contenuti del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e per l’inclusione scolastica sono parte integrante dei piani di studio del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primariae corrispondono a 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 250 ore di tirocinio, pari a 10 crediti formativi universitari.

3. (ABROGARE)

4. In sede di conseguimento della laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria i candidati risultano idonei all’insegnamento sui posti comuni o sui posti di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di laurea in scienze della formazione primaria, con l’integrazione dei CFU di cui al comma 2.


Il file dell'Audizione: clicca qui