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Continuità educativo-didattica: D.lgs. 66/17

Domanda estesa: 

Gradirei avere informazioni in merito alla continuità didattica (come anticipato tramite comunicazione telefonica). Grazie. [Lettera firmata]

RISPOSTALa continuità didattica da sempre è ritenuta fondamentale per il percorso formativo degli alunni. Essa riguarda tutti i docenti assegnati ad una classe: gli insegnanti dovrebero accompagnare gli alunni nel corso dell’intero ciclo. Lo ribadisce la legge 107/2015, ma già lo avevano affermato altri provvedimenti (dal Testo Unico del 1994, vedasi art. 119 e art. 396, al Decreto legislativo n. 59 del 2004.
Di continuità, riservata però ad un solo docente della classe, ne parla anche il Decreto legislativo n. 66/2017 che, all’art. 14 comma 3 afferma: “3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131”.
In realtà il D.Lgs. 66/17 non garantisce la continuità, si limita a ribadire un principio che, a nostro avviso, garantisce più il docente che il diritto degli alunni; se infatti l’interesse primario fosse stato rivolto agli alunni, allora la continuità avrebbe coinvolto necessariamente tutti i docenti della classe, facendo leva, al tempo stesso, sulla continuità relativa al “Progetto”. È utile, infatti, rammentare che la continuità riguarda anche il “progetto” che i docenti della classe hanno adottato e che dovrebbe essere perseguito anche negli anni successivi (fatte salve le dovute e necessarie modifiche). Ad oggi non è stato emanato il decreto che, in base al D.lgs. 66/17, renderà attuativo quanto previsto all'art. 14 comma 3. 

Data della richiesta: 
Friday, 29 September, 2017 - 02:13
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