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Numero 2 - Luglio 2018

DOCENTE DI SOSTEGNO
TU PUOI CONTINUARE IN QUELLA CLASSE, MA... DA SOLO
 
La continuità educativo-didattica, secondo il D.lgs. 66/2017, riguarda un solo insegnante
Il decreto legislativo n. 66/17, all'art. 14 comma 3, prevede che il Dirigente scolasticonell'interesse del singolo alunno con disabilità e in base all'eventuale richiesta della famiglia, "stanti le condizioni necessarie” (completamento operazioni, ecc.), possa confermare per un ulteriore anno l’incarico al docente che, nell’anno precedente, aveva lavorato con “incarico su posto di sostegno” nella classe in cui era ed è iscritto l’alunno con disabilità. L’eventuale conferma è possibile solo “dopo” che sono iniziate le lezioni, non prima; e questo fa capire come il decreto riguardi docenti che non sono né abilitati all’insegnamento né specializzati per il sostegno.
Secondo il decreto citato, quindi, soltanto per quello specifico docente sarebbe contemplata la continuità, contraddicendo, nei fatti, i principi sanciti dalla legge 104/92 (e da norme successive), che vedono "tutti i docenti della classe" - in quanto contitolari e corresponsabili – impegnati ad assicurare il diritto allo studio dell'alunno con disabilità.
Ma questa norma, ampiamente (e con serie motivazioni) contestata per buona parte del suo impianto, in realtà altro non ha fatto che ufficializzare, introducendolo nel testo, un orientamento di delega e di deresponsabilizzazione dei docenti curricolari.
Culturalmentevince l'idea del "mio insegnante" (e quindi del “mio alunno”) piuttosto che dei “suoi insegnanti” (e quindi del “nostro alunno”), creando nelle scuole l’idea implicita della presenza di "una classe nella classe", separando, anziché unire, escludendo, anziché includere.
A mio parere, coloro che lo scorso anno hanno scritto questo comma probabilmente non hanno intuito come quest’impostazione possa costituire presupposto per un pericoloso declino culturale.
 
Sulla continuità
Ma, in concreto, è applicabile, oggi, quanto indicato nel Decreto? Allo stato attuale non è stato emanato il decreto che rende attuativo quanto previsto dal comma 3 del decreto legislativo n. 66/2017, per cui non sussistono le condizioni per una sua effettiva applicazione.
A ciò si aggiunga il parere negativo formulato dal CSPI in data 20 settembre 2017:
«Il principio di continuità didattica non può essere “legato” esclusivamente al singolo insegnante, ma deve rientrare in una visione più ampia del ruolo e della missione educativa affidata all’intera comunità scolastica di cui fanno parte tutte le componenti lavorative, personale ATA compreso. Essa necessita di un’organizzazione scolastica che deve pensarsi, anche nei processi inclusivi degli alunni e delle alunne con disabilità, come unica comunità educante e in grado di utilizzare tutte le risorse umane (docenti, genitori, specialisti, ATA
La continuità del solo docente di sostegno nella classe in cui è iscritto l’alunno con disabilità, va detto, è assurda "in sé"; culturalmente lascia intendere che solamente uno dei docenti della classe è insegnante dell'alunno con disabilità.
Nonostante ciò, Salvatore Nocera, storico esperto della Fish sui temi dell’inclusione scolastica, in un’intervista rilasciata alla rivista “Vita” ritiene che sia necessario «…emanare con urgenza il regolamento applicativo dell’articolo 14 comma 3 del decreto legislativo 66/2017 sulla continuità didattica»[1].
 
Incontri sul territorio
A suo tempo, e pure in tempi recenti, negli incontri tenuti in tutta Italia, in differenti occasioni (ricordo il Seminario a Pisa, in presenza dell’allora Ministra Fedeli, o il convegno di Milano, che ha visto la partecipazione dell’attuale Ministro, prof. Bussetti), è stata evidenziata la necessità di una modifica del comma (o la sua cancellazione), proprio per i rischi derivanti dalla sua applicazione, in quanto
  1. legittima la delega al solo docente di sostegno
  2. favorisce la deresponsabilizzazionedi tutti gli altri docenti della classe.
Se si vuole pensare seriamente alla continuità educativo-didattica, è necessario adottare una nuova impostazione e considerare il fatto che la continuità deve interessare necessariamente tutti gli insegnanti della classe.
 
Le ipotesi future e le nostre richieste
Quali gli scenari possibili? Quali le soluzioni?
È importante proporre strade alternative a quelle indicate, perché chi nella scuola lavora ogni giorno, chi è a contatto con la realtà delle classi e dei singoli alunni, con “i bisogni del sistema scuola”, forse ha maggiormente presente quali possano essere le vie da intraprendere.
Per rilanciare fattivamente la cultura dell’inclusione scolastica, come da quasi 20 anni come Associazione chiediamo, è irrinunciabile procedere in questa direzione:
1)   formare tutto il personale docente e i dirigenti scolastici (personale in servizio e personale in ingresso) sulle tematiche dell’inclusione scolastica (leggasi pure: tutti specializzati sul sostegno),
2)   assicurare la continuità educativo-didattica per “ciclo scolastico”, con assunzioni corrispondenti agli anni del percorso (o, almeno, con contratti triennali),
3)   proporre periodicamente corsi di aggiornamento, obbligatori, con periodi sabbatici di una o due settimane durante l’anno scolastico.
 
Modello richiesta continuità
Alla luce di quanto sin qui esposto, si chiarisce, come precisato a coloro ai quali il Modello viene inviato su richiesta, perché nel “nuovo format” sia stata inserita la dicitura "Consiglio di classe" o "Team docente" (intendendo con ciascuna delle due espressioni tutti gli insegnanti della classe). 
Come Associazione sosteniamo l’idea di una progettazione condivisa, di una corresponsabilità reale, di una piena collaborazione di tutto il Consiglio di Classe o di tutto il Team docente, perché a ciascun alunno che entra nella scuola italiana (e quindi anche a ciascun alunno con disabilità) siano garantiti, tramite l’esercizio del diritto allo studio, il successo formativo e la possibilità di vivere in contesti fattivamente inclusivi, propedeutici alla realizzazione di una società in cui a ciascuno siano concretamente riconosciuti dignità, diritti e piena partecipazione.
 
di Evelina Chiocca
 
 
 
 
 
Importante
Occorre premettere che la continuità educativo-didattica deve riguardare tutti gli insegnanti della classe, in quanto ogni docente della classe è insegnante dell’alunno con disabilità: questo aspetto non è marginale, ma è presupposto irrinunciabile per una effettiva inclusione scolastica.
  • La presentazione della richiesta non comporta l’automatico accoglimento della stessa,
  • allo stato attuale, il MIUR non ha emanato il decreto applicativo,
  • la richiesta può essere presentata unicamente dalla famiglia;
  • come da Decreto, la richiesta va inviata unicamente al Dirigente Scolastico,
  • tempistica: primi di settembre,
 

[1]Sara De Carli, Sostegno: accantonamento assicurato, il problema è la continuità..., in Vita.it del 2 luglio 2018.
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