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31/08/17 Il GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale)

Il GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale)

(Aggiornamento)

Con il D.M. n. 338/2018, sono state fornite le indicazioni per la Costituzione del GLIR, il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale, già introdotto dal Prot. n. 4274 del 4 agosto 2009 e ridefinito con il D.lgs. n. 66/2017. Il nuovo provvedimento disciplina la composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata e l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica da parte del GLIR, come disciplinato dall'art. 9 del D.lgs. 66/71, ai sensi del riscritto art. 15 della legge n. 104/92.

L'art. 2 del DM 338/18, che specifica la composizione, prevede, al comma 3, che ai componenti sia aggiunto un "docente delegato espresso dal coordinamento locale degli ateneni, che garantisca la rappresentanza delle università"; in sintesi, in base all'art. 2, il Nuovo GLIR sarà composto da:

- il dirigente preposto all'USR o un suo delegato (con funzione di presidente),

- 2 (max) Dirigenti tecnici e amministrativi dell'USR (max 2),

- 4 (max) Dirigente scolastici in serv izio nella regione (scelti fra i diversi ordini e gradi di scuola),

- 3 (max) Coordinatori didattici e/o gestori scuole paritarie presenti nella regione,

- 5 (max) Docenti esperti in inclusione scolastica (rappresentanti le scuole di ogni ordine e grado e, fra questi, un rappresentante delle università, indicato dal coordinamento locale degli Atenei),

- 5 (max) Rappresentanti della Regione,

- 5 (max) Rappresentanti degli Enti locali, 

- 5 (max) Rappresentanti delle federazioni e associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentativi a livello regionale in campo di inclusione scolastica (i rappresenanti sono individuati dal Direttore dell'USR sulla base di uno dei seguenti criteri: a) costituire articolazione territoriale delle federazioni e associazioni che fanno parte dell'Ossservatorio Permanente per l'inclusione scolastica; b) aver stipulato specifiche convenzioni, protocolli di intesa, accordi quadro con gli enti regionali. 

FUNZIONI ATTRIBUITE

a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma (artt. 13, 39, 40 della legge 104/92, integrati con le finalità della legge 107/15, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro),

b) supporto ai Gruppi per l'Inclusione Territoriale (GIT), 

c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola. 

NOTA: il dirigente dell'USR può assegnare al GLIR ulteriori funzioni, in base alle esigenze territoriali.

Con successivo decreto del MIUR potranno essere assegnate ulteriori funzioni. 

SEDE 

Il GLIR ha sede presso l'USR regionale o su altra sede indicata dal dirigente dell'USR. 

Le funzioni di segreteria, di supporto tecnico-amministrativo e organizzativo ai lavori del GLIR sono assicurate dal personale dell'USR. 

 

DURATA

Il GLIR rimane in carica per 3 anni. I componenti possono essere confermarti una sola volta. 


Il GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale) è stato introdotto dal MIUR con la Nota n. 4274/09. La Nota affidava ai singoli Uffici Scolastici Regionali l’incarico di provvedere alla costituzione del GLIR, declinando compiti e rimandando agli URS la composizione:

Il recente D.L.vo n. 66/2017, nel modificare l’art. 15 della legge n. 104/92, ha inserito il G.L.I.R. nell’elenco dei gruppi di lavoro. Il GLIR, il GIT e il “nuovo GLI” sostituiscono il GLIP (Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale) e il GLH di Istituto.

 

GLIR: che cos’è?

Il GLIR è uno dei gruppi di lavoro istituiti a favore dell'inclusione scolastica, che viene organizzato presso ogni Ufficio Scolastico Regionale (USR) ed è composto: 
-   dal Dirigente dell’USR o un suo delegato
-   da Rappresentanti delle Regioni
-   da Rappresentanti degli Enti Locali
-   da Rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell’inclusione scolastica.

Per i rappresentanti qui citati è garantita la partecipazione paritetica, anche se sono possibili eventuali integrazioni o variazioni (ma di questo se ne occuperà il MIUR dopo aver consultato l’Osservatorio permanente che dovrebbe essere ricostituito dal prossimo primo settembre). Al GLIR, oltre quelli previsti dalla Nota del 2009, sono affidati nuovi compiti; nello specifico: a) consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro; b) supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT);  c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

 

COMPITI DEL GLIR

1) Accordi di Programma

Il GLIR potrà non solo proporre ma anche offrire consulenza all’Ufficio scolastico regionale in merito alla definizione, all’attuazione e alla verifica degli accordi di programma (previsti dalla Legge n. 104/92). I nuovi accordi di programma dovranno tenere conto anche delle finalità indicate dalla Legge n. 107/2015, in particolare per quanto concerne
-       la continuità delle azioni sul territorio,
-       l’orientamento,
-       i percorsi integrati scuola-territorio-lavoro.

2) Supporto ai GIT

Il GLIR sarà impegnato anche a dare supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT), i cui compiti riguardano l’indicazione delle ore di sostegno, la consultazione e la programmazione delle attività e il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio.

I GIT, che operano a livello di territorio, fruiranno dell’aiuto del gruppo che opera a livello regionale.

3) Piani di formazione

Un altro importante compito affidato al GLIR è di supportare le singole reti di scuole nel momento in cui queste sono impegnate nella progettazione e nella realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

Saranno quindi i rappresentanti delle Regioni, degli Enti Locali, delle Associazioni delle persone con disabilità insieme al Dirigente dell’USR a sostenere le reti di scuola non solo nel momento in cui queste progettano il Piano di formazione del personale della scuola, ma anche durante l’attuazione dello stesso.

 

Operatività

Non è ancora stabilito quando sarà nominato e quindi rinnovato il GLIR, né quale sarà la sua composizione definitiva. Infatti il Decreto, senza indicare i termini di emanazione, precisa che “la composizione, l’articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GLIR” saranno indicate in un prossimo decreto.

Ad oggi il MIUR non ha ancora predisposto il provvedimento che specifica gli elementi sopra richiamati, limitandosi a ricordare, con la Nota n. 1553/17, che il GLIR e il GLI sono istituiti dal giorno 1 settembre 2017 e puntualizzando che, sempre in tale data, sarà costituito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.

di Evelina Chiocca

 


Si riporta il testo dell'art. 9 del D.L.vo n. 66/17

 

Art. 9. Gruppi per l’inclusione scolastica

1. L’articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Gruppi per l’inclusione scolastica). - 1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:

a) consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;

b) supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT);

c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.
2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all’USR o da un suo delegato. Nell’ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell’inclusione scolastica.
3. La composizione, l’articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
 
4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT). Il GIT è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale, due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell’USR.
5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all’USR.
6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:

a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell’inclusione scolastica;

b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.
7. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GIT sono definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
 
8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.
9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.».  
Data: 
31/08/2017 - 01:23
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