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16/05/2020 O.M. n. 11 sulla valutazione per l'a.s. 2019-2020

Emanata l'Ordinanza Ministeriale sulla valutazione degli apprendimenti per l'anno scolastico 2019-2020

 

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Ministero dell’Istruzione,

Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti

 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

VISTOil decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 1 e l’articolo 2, comma 3;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

VISTO il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all’Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1commi 180 e 181lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l’articolo 87, comma 3-ter l’articolo 73, comma 2-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante Statuto delle studentesse e degli studenti

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 22 agosto 2007, n. 139, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”;

VISTA la direttiva 15 luglio 2010, n. 57, recante “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell’art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, “Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89in relazione all’art. 2, commi 1 e 3 del medesimo regolamento”;

VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, in materia di Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno”;

VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, in materia di “Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Secondo biennio e quinto anno”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;

VISTO il decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766 che adotta le “Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92”;

VISTA la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”;

ATTESA la necessità di emanare, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, per l’anno scolastico 2019/2020, disposizioni concernenti specifiche misure sulla valutazione degli alunni, nonché le strategie e le modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, a decorrere dal 1 settembre 2020, quale attività didattica ordinaria;

VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 7 maggio 2020;

RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

RITENUTO di non poter accogliere ovvero di accogliere parzialmente le richieste formulate dal CSPI, come di seguito si dettaglia:

  1. in merito all’articolo 3, comma 3 e 5, si accoglie l’invito a basare la valutazione su criteri e modalità deliberate dal collegio dei docenti, mentre non appare congruo prevedere la valutazione attraverso un giudizio articolato e non attraverso l’attribuzione del voto, in quanto si compirebbe, sia pure pro tempore, una modifica ordinamentale non giustificata né adeguatamente meditata. Il “giudizio articolato”, per essere davverofondato e condiviso, implicherebbe una attività di studio e confronto da parte degli organi collegiali che non potrebbe che richiedere tempi distesi, in ragione della necessità di individuare criteri, livelli, indicatori e descrittori per ciascuna delle discipline, di illustrarli compiutamente alle famiglie, nonché di predisporre eventuali traduzioni nelle lingue delle famiglie non italofone, al fine di garantire l’indispensabile trasparenza delle valutazioni stesse. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe sono comunque chiamati a tenere conto degli ampi criteri previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 62/2017 e a svolgere, nell’ambito delle proprie prerogative, una valutazione correlata all’attività svolta e ai singoli alunni;

  2. in merito alla proposta di inserimento all’articolo 5 del comma 5, non si accoglie la proposta in quanto si creerebbe una situazione discriminatoria nei confronti degli alunni con disabilità e si inserirebbe una forma di consultazione esterna, non congrua rispetto all’attività di valutazione. Nell’ambito dei processi di individualizzazione e personalizzazione consustanziali alla progettazione del PEI, nonché dei piani di apprendimento individualizzati, i gruppi di lavoro per l’inclusione hanno, di fatto e a ordinamento, gli strumenti per consentire un superamento delle difficoltà didattiche incontrate dagli alunni con disabilità anche nel corso del presente anno scolastico;

  3. inmeritoall’articolo6,siaccoglielamodificaalcomma1esimodifica,per coordinamento, il comma 6, primo e ultimo periodo. In merito alle altre richieste, non si ritiene di accoglierle in quanto i commi dell’ordinanza dei quali si richiede l’abrogazione attuano quanto disposto all’articolo 1, comma 2, del DL 22/2020, il quale, proprio in ragione della situazione straordinaria e al fine di garantire il diritto costituzionale all’istruzione sulla base di indicazioni omogenee, demanda alla presente ordinanza “le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria”, attività da non confondersi, peraltro, con l’inizio delle lezioni previste dagli ordinamenti didattici. La norma speciale sopravvenuta comunque non lede la progettualità delle istituzioni scolastiche, da esercitarsi, attraverso gli organi collegiali, nella concretezza delle specifiche situazioni;

  1. non si accoglie la modifica all’articolo 7, comma 1, in quanto il patto formativo individuale rappresenta una specificità ordinamentale dei CPIA e non una eventualità;

si accoglie parzialmente la modifica all’articolo 8, comma 2, in maniera tale da garantire alle istituzioni scolastiche il più ampio margine di programmazione delle attività concernenti gli esami di idoneità e integrativi.

ORDINA

 

Articolo 1 (Finalità e definizioni)

  1. La presente ordinanza definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.

  2. L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza, trova il suo fondamento nei princìpi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le riunioni degli organi collegiali previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza.

  3. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

    1. Ministro: Ministro dell’istruzione;

    2. Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

    3. Regolamento sull’autonomia: decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo

      1999, n. 275;

    4. Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;

    5. Decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;

    6. Statuto delle studentesse e degli studenti: il decreto del Presidente della

      Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

 

Articolo 2 (Progettazioni e criteri di valutazione)

1. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all’articolo 6.

2. Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa.

 

Articolo 3 (Valutazione nel primo ciclo di istruzione)

  1. La valutazione è condotta ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo.

  2. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo.

  3. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.

  4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.

  5. Perglialunniammessiallaclassesuccessivainpresenzadivotazioniinferioriaseidecimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

  6. Restanofermeledisposizionidicuiall’articolo2deldecretodelMinistrodell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.

  7. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.

  8. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutinio dagli esami emanati ai sensi delllo Statuto delle studentesse e degli studenti.

 

Articolo 4 (Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali)

1. La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento.

  1. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi.

  2. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento.

  3. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.

  4. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

  5. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.

  6. SonofattisalviiprovvedimentidiesclusionedagliscrutiniemanatiaisensidelloStatuto delle studentesse e degli studenti.

 

Articolo 5 (Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali)

  1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.

  2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

  1. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.

  2. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.

 

Articolo 6 (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato)

  1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano diapprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

  2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.

  3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

  4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021.

  5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.

  6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione.

 

Articolo 7 (Percorsi di istruzione per gli adulti)

1. Per coloro che frequentano i percorsi di istruzione per gli adulti presso i CPIA, di cui all’artico 4, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, ivi compresi i percorsi attivati presso gli istituti di prevenzione e pena, la valutazione finale degli apprendimenti è effettuata, in deroga a quanto previsto dal citato decreto, ai sensi della presente ordinanza, tenendo conto del Patto formativo individuale e sulla base delle attività didattiche svolte anche a distanza.

  1. Pergliadultiicuipattiformativiindividualiprevedonolafrequenzainunasolaannualità dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento del livello A2 del QCR di lingua italiana o dei percorsi di primo livello secondo periodo didattico, finalizzati al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione, gli scrutini finali si svolgono anche in modalità telematica e comunque entro l’avvio delle attività didattiche per l’anno scolastico2020/2021.

  2. Pergliadultiicuipattiformativiindividualiprevedonolafrequenzaindueannualitàdei percorsi di cui al comma 2, gli scrutini relativi alla valutazione intermedia si svolgono anche in modalità telematica al termine dell’emergenza epidemiologica e entro l’avvio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021.

 

Articolo 8 (Situazioni particolari)

  1. Agli alunni per i quali le famiglie, a qualsiasi titolo, abbiano formalmente comunicato all’istituzione scolastica di iscrizione il ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo 2020, non è consentito il reintegro in classe per l’anno scolastico 2019/2020.

  2. Gli esami di idoneità per l’ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, ivi compresi gli esami di cui agli articoli 10 e 23 del Decreto legislativo, nonché gli esami integrativi per l’ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza entro il 1° settembre 2020, o comunque entro l’inizio della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11 del Decreto legislativo.

  3. Per gli alunni che siano stati oggetto di rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale individuale, il consiglio di classe, al fine di procedere al riallineamento del percorso dell’alunno con quello della classe di appartenenza, tiene conto degli apprendimenti, nonché delle competenze trasversali e interculturali acquisite nel corso dell’esperienza all’estero, ancorché non certificate formalmente dalla scuola di provenienza, individuando forme e strumenti per procedere alla loro valorizzazione e formale definizione, valutando la possibilità di redigere il piano di apprendimento individualizzato per l’eventuale recupero e integrazione degli apprendimenti.

  4. Gli alunni che, nell’anno scolastico 2019/2020, hanno frequentato una scuola straniera all’estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dal relativo ordinamento scolastico, fatte salve le norme previste da Accordi ed Intese bilaterali, e che sono iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 a un’istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione sonoinseriti nella classe corrispondente. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe operano secondo quanto previsto al comma 3.

  5. Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura lo scrutinio finale è a cura dei docenti dei corsi ospedalieri, ovvero dei docenti di classe in base al periodo di frequenza temporalmente più rilevante, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 5 della presente ordinanza. Le modalità di valutazione di cui al presente comma si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

  6. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all’estero, si applica l’articolo 1, comma 8 del Decreto legge.

 

Articolo 9 (Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

Articolo 10 (Disposizioni finali)

1. Gli scrutini finali concernenti le classi terza della scuola secondaria di primo grado e le classi terminali dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado sono disciplinati da una o più ordinanze del Ministro concernenti gli esami di Stato relativi al primo e al secondo ciclo di istruzione, fermo restando le disposizioni di cui alla presente ordinanza, ove compatibili.

1. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento degli esami di idoneità di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e informate le OO.SS.

Il Ministro dell’Istruzione

On. dott.ssa Lucia Azzolina

Data: 
18/05/2020 - 02:44
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