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20/02/2010

Insegnanti di sostegno: non sono tappabuchi

Una collega di Roma segnala questo articolo, pubblicato da Italia Oggi il 23 settembre 2008.

Prof di sostegno: non è legittimo usare il personale di sostegno per altro scopo se non l’integrazione scolastica di alunni in tale situazione.

La Direzione Scolastica Regionale della Puglia vieta alle scuole di utilizzare gli insegnanti di sostegno come supplenti, per l’effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria classe o di altre classi.
I docenti di sostegno non possono essere utilizzati come tappabuchi per sostituire i colleghi assenti.

La funzione di questi insegnanti, infatti, è quella di consentire l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap. E non possono essere distratti da questa importante mansione per fronteggiare altre esigenze di servizio. E’ quanto si evince da una nota emanata dalla direzione generale dell’ufficio scolastico regionale della Puglia l’11 settembre scorso (AOODRPU prot. n. 7938).
Si tratta di un precedente interpretativo autorevole, che può essere fatto valere dagli interessati in sede di contenzioso anche giurisdizionale.
L’ufficio ha spiegato ai dirigenti scolastici, alle associazioni e agli organismi rappresentativi degli alunni diversamente abili che l’insegnante di sostegno è lo strumento attraverso il quale lo stato realizza l’interesse pubblico all’integrazione scolastica dei disabili. E siccome l’integrazione costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per i portatori di handicap, l’amministrazione non può comprimerlo o peggio disattenderlo, distraendo il docente di sostegno dalla sue funzioni istituzionali.
La direttiva è stata emanata, infatti, proprio per evitare il protrarsi della prassi (peraltro diffusa su tutto il territorio nazionale) di utilizzare il personale docente assegnato su posti di sostegno per l’effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi. Una prassi illegittima che priva del diritto allo studio gli stessi alunni disabili, che con la loro presenza determinano l’assegnazione in organico del docente di sostegno.
Salvo poi esserne privati per motivi del tutto estranei al fine per cui l’assegnazione viene effettuata.

La direzione regionale, inoltre, ha sgombrato il campo dagli equivoci che si sono accumulati nel corso degli anni per effetto di una interpretazione a maglie larghe dell’articolo 13 della legge 104/92: il dispositivo che definisce lo stato del docente di sostegno qualificandolo docente della classe, ciò perché si tratta di una disposizione che assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti cosiddetti curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.
In tale ottica si collocano le circolari del provveditorato agli studi di Roma (n. 153 del 13.10.1997) e quella del provveditorato agli studi di Napoli del 30.3.1998(n. 202, prot. 17337).
E infine la più recente nota del centro servizi amministrativi di Padova del 26 gennaio 2006 laddove si dice che «in ogni caso, salvo l’assenza degli alunni disabili seguiti o l’impossibilità di utilizzare il docente di sostegno eventualmente disponibile per altri alunni disabili, non è legittimo usare il personale di sostegno per altro scopo se non l’integrazione scolastica di alunni in tale situazione».

20 ottobre 2008