Adeguamento delle norme contrattuali in materia di trattamento di fine
rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici dei comparti
e delle aree di contrattazione autonome definite a norma dall'art. 45, comma
3 del D.L.vo 3 Febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.L.vo n. 396/1997.
Premessa
L'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le sottoscritte
Confederazioni sindacali concordemente individuano come momento qualificante
dei rinnovi contrattuali 1998-2001 l'introduzione del trattamento di fine
rapporto regolato dall'art.2120 del codice civile (d'ora in avanti TFR),
nonché l'istituzione di forme di previdenza complementare alle quali possano
aderire tutti i dipendenti pubblici interessati.
In tale ottica la disciplina contrattuale, da realizzarsi, sulla base del
presente accordo quadro e del conseguente DPCM previsto dall'art. 2, commi 6
e 7, della legge n. 335/1995, attraverso successivi accordi di comparto,
dovrà dare piena attuazione alle disposizioni emanate in materia con il
d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni,
dalla richiamata legge n. 335/1995 e da ultimo, con le leggi n. 449/1997 e n.
448/1998.
Preso atto dell'indirizzo del legislatore teso ad avvicinare sempre di più la
cultura del pubblico a quella del privato e concordando, in particolare,
sulla possibilità che le istituende forme di previdenza complementare
contribuiscano a un migliore assetto del sistema pensionistico, le parti
hanno definito il seguente
Accordo
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente Accordo
si applica a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni e integrazioni.
Capo I - Il Trattamento di Fine Rapporto
Art. 2 Modalità applicative e decorrenze della
disciplina del TFR
1. Ai dipendenti
assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto
dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995 e richiamato dalla legge n.
448/1998, si applica quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in
materia di trattamento di fine rapporto.
2. Ai dipendenti assunti a far tempo dal 1 gennaio 1996 e fino al giorno
precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma I si
applica la disciplina prevista per i dipendenti già in servizio alla data del
31 dicembre 1995.
3. I dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e quelli di
cui al comma 2 possono esercitare l'opzione prevista dall'art. 59, comma 56
della legge n. 449/1997 richiedendo la trasformazione dell'indennità di fine
servizio comunque denominata in TFR, con gli effetti di cui all'art. 3. Il
termine per l'opzione è fissato in coincidenza con la scadenza del
quadriennio contrattuale 1998/2001, salvo ulteriore proroga del termine
stesso, che le parti potranno concordare. Per i dipendenti che non
eserciteranno l'opzione resterà fermo, con le regole attuali, il vigente
trattamento di fine servizio.
Art. 3 Effetti sul TFR
1. In ottemperanza a
quanto stabilito dall’art.59, comma 56 della legge n.449/1997, l’esercizio
dell’opzione per l’iscrizione ai Fondi pensione di cui al successivo Capo II
presuppone necessariamente – in quanto condizione imprescindibile per
favorire nell’ottica della legge richiamata il finanziamento della previdenza
complementare – l’applicazione della disciplina dell’art.2120 del codice
civile in materia di TFR.
2. Dalla data di esercizio dell'opzione le quote del TFR saranno calcolate
applicando le regole previste dall'art. 2120 del codice civile. Il computo
dell'idennità di fine servizio già maturata dal dipendente fino alla data di
esercizio dell’opzione mediante sottoscrizione del modulo di adesione al
Fondo pensione sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa.
La rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata unitamente alle
quote di TFR successivamente maturate, saranno effettuate secondo le regole
dell’art.2120 del codice civile. Alla predetta indennità di fine servizio
maturata fino alla data dell’opzione e alla sua rivalutazione dovranno
applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente
normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio. Agli adempimenti
predetti provvede l’INPDAP per i dipendenti iscritti alle relative gestioni
ai fini dei trattamenti di fine servizio. Per i dipendenti non iscritti ai
predetti fini alle gestioni INPDAP provvedono i singoli enti di appartenenza.
Art. 4 Calcolo del TFR
1. Il TFR si calcola
applicando i criteri previsti dall'art. 2120 del codice civile sulle seguenti
voci della retribuzione:
- a) l' intero stipendio
tabellare,
- b) l'intera indennità
integrativa speciale,
- c) la retribuzione
individuale di anzianità;
- d) la tredicesima
mensilità;
- e) gli altri emolumenti
considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio
comunque denominata ai sensi della preesistente normativa.
2. Ulteriori voci
retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto,
garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i
complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle
condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali.
3. Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando
l'aliquota stabilita per i dipendenti dei settori privati iscritti all'INPS,
pari al 6,91% della retribuzione base di riferimento.
Art. 5 Soggetti pubblici competenti
1 . Per i dipendenti iscritti alle gestioni lNPDAP per i
trattamenti di fine servizio la liquidazione del TFR sarà effettuata dal
medesimo Istituto che vi provvederà al momento della cessazione dal servizio
secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile. Per il
personale non iscritto all'lNPDAP per i trattamenti di fine servizio -come
quello degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e
sperimentazione e delle Camere di Commercio - il predetto adempimento è
effettuato dall'ente datore di lavoro.
Art. 6 Effetti sulla retribuzione del passaggio a TFR
1. A decorrere dalla
data di esercizio dell’opzione prevista dall’art.59, comma 56 della legge n.
449/1997, ai dipendenti che transiteranno per effetto della medesima opzione
dal pregresso regime di trattamento di fine servizio al regime del TFR, non
si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5%
della base retributiva previsto dall’art.11 della legge n.152/1968 e
dall’art.37 del DPR 29 dicembre 1973, n.1032. La soppressione del contributo
non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.
2. Per assicurare l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di
quella utile ai fini previdenziali secondo quanto previsto dall’art.26, comma
19 della legge n.448/1998 nei confronti dei lavoratori cui si applica il
disposto del comma 1, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari
all’ammontare del contributo soppresso e contestualmente viene stabilito un
recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente
incremento figurativo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme
sul TFR, ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione della
massa salariale per i contratti collettivi.
3. La medesima disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica nei confronti dei
dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM di
cui all’art.2, comma 1.
Art. 7 Rapporti di lavoro a tempo determinato
1. Ai periodi di lavoro
prestato a tempo determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in
vigore del DPCM di cui all’art. 2, comma 1, la disciplina del TFR prevista
per i settori privati, in conformità al disposto legislativo. Resta ferma la possibilità, per i dipendenti interessati,
di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i
periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolti precedentemente alla
predetta data.
Art. 8 Norme finali
1. Per gli enti il cui
personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine
servizio e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della
base retributiva prevista dall'art.11 della legge n.152/1968 e dall’art.37
del DPR 29 dicembre 1973, n.1032, non si applica quanto previsto dall’art.6.
2. Le prestazioni creditizie e sociali vigenti le cui finalità sono definite
dal D.M. 28 luglio 1998, n.463 sono mantenute e continuano ad essere gestite
dall’INPDAP ai sensi dell’art.1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996,
n.662. Restano ugualmente ferme quelle previste dalle norme contrattuali
vigenti per il personale destinatario.
3. Le condizioni per l’armonizzazione pubblico-privato in materia di
anticipazioni saranno verificate in sede di contrattazione di comparto, nel
rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica.
Capo II - FONDI PENSIONE
Art. 9 Principi e modalità costitutive
1. Le parti concordano
sulla costituzione di Fondi di previdenza complementare basati sul principio
della volontarietà dell’adesione e funzionanti secondo il sistema della
capitalizzazione individuale in regime di contribuzione definita.
2. Al fine di limitare l'incidenza dei costi di gestione, le parti concordano
sulla necessità di dare vita a un numero ristretto di Fondi. La composizione
e l'ambito di estensione dei Fondi stessi a uno o più comparti - comunque
circoscritta all'ambito di applicazione del presente contratto - sono
stabilite sulla base delle indicazioni che scaturiranno in sede negoziale a
livello di comparto e di area.
Art. 10 Destinatari
1. Saranno associati ai
Fondi pensione i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995,
quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di
entrata in vigore del DPCM di cui all’art.2, comma 1, che avranno esercitato
l’opzione di cui all’art.59, comma 56 della legge n.449/1997 e quelli assunti
a far tempo dall’entrata in vigore del predetto DPCM i quali chiedano
l’iscrizione ai Fondi stessi.
Art. 11 Norme sul finanziamento dei Fondi pensione
1. Si conviene tra le
parti che la quota di TFR destinabile ai fondi pensione da parte dei
dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e di quelli assunti
dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore
del DPCM di cui all’art.2, comma 1, non sia superiore al 2% della
retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR medesimo.
2. Per dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del
DPCM di cui al comma 1 i quali chiedano l’iscrizione ai Fondi pensione, gli
accantonamenti annuali di TFR successivi alla predetta iscrizione sono
integralmente destinati ai Fondi medesimi.
3. Per il finanziamento delle quote di cui ai commi 1 e 2 sarà resa
annualmente disponibile la somma di lire 200 miliardi in conformità a quanto
previsto dall’art.26, comma 18, della legge n.448/1998 e già iscritta in
bilancio nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
4. Le quote di TFR non coperte dallo stanziamento di cui al comma 3 saranno
trattate alla stregua di accreditamenti figurativi e saranno rivalutate
applicando il tasso di rendimento previsto all’art.12.
5. Nell’accantonamento del TFR non saranno computate le quote di TFR
destinate ai Fondi pensione.
6. A favore del personale iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di
fine servizio che esercita l'opzione per l'iscrizione ai Fondi pensione ai sensi
dell'art. 2, comma 3, con gli effetti di cui all'art. 3, viene destinata,
come previsto dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, una quota pari
all'1,5% della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti
trattamenti di fine servizio comunque denominati . Detta quota, avente natura
di elemento figurativo, verrà rivalutata applicando il tasso di rendimento
previsto all’art.12. La stessa quota verrà considerata neutra rispetto ai
conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni.
7. In aggiunta a quelle di cui ai commi precedenti potranno essere conferite
ai fondi pensione ulteriori risorse secondo le determinazioni che saranno
assunte al riguardo in sede di contrattazione collettiva.
8. Su concorde valutazione delle parti, la somma di lire 200 miliardi di cui
all’art. 26 comma 18 della legge n.448/1998 deve essere resa immediatamente
disponibile in favore dei fondi pensione istituiti, siano essi costituiti da
un solo comparto/area di contrattazione ovvero dall’aggregazione di più
comparti/aree. In via transitoria e fino a quando non sarà attivata la
raccolta delle adesioni, il riparto dell’intera somma di lire 200 miliardi
avverrà tenendo conto della retribuzione media e della consistenza del
relativo personale in servizio presso ciascun comparto/area di contrattazione
alla data di istituzione dei fondi stessi, fino a totale concorrenza della
somma stanziata. Successivamente a tale fase il riparto della somma di 200
miliardi annui verrà effettuato in misura proporzionale al numero dei
dipendenti iscritti a ciascun fondo all’inizio di ogni anno.
9. Le somme eventualmente non utilizzate con riferimento alle finalità del
corrispondente anno finanziario sono portate in aumento delle risorse
dell’anno successivo per le medesime finalità.
Art. 12 Conferimento ai fondi pensione del montante
maturato
1. Per i dipendenti
iscritti all’INPDAP per i trattamenti di fine servizio, detto Istituto,
all’atto della cessazione del rapporto di lavoro da parte del dipendente,
conferirà al fondo pensione il montante maturato con gli accantonamenti
figurativi applicando un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il
periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi dei dipendenti
pubblici, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un paniere di
fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra
quelli con maggior consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le
Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Per il personale
non iscritto all’INPDAP per i trattamenti di fine servizio – come quello
degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e
delle Camere di Commercio – gli adempimenti di cui sopra saranno curati
dall’ente datore di lavoro.
2. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento
della struttura finanziaria dei fondi, si applicherà il rendimento netto dei
medesimi fondi pensione dei dipendenti pubblici.
Art. 13 Procedure per la costituzione dei fondi pensione
1. La costituzione dei
Fondi dovrà avvenire secondo le modalità previste dal d.lgs. n.124/1993 e
successive modificazioni e integrazioni e dalla legge n.335/1995 e successive
modificazioni e integrazioni. In particolare la contrattazione collettiva,
modificando e integrando le discipline contrattuali vigenti, dovrà assicurare
la piena attuazione di quanto previsto dalle predette disposizioni in materia
di: formalizzazione dell’accordo istitutivo, definizione dello statuto, del
regolamento e della scheda di adesione, elezione dei rappresentanti dei soci
del Fondo al raggiungimento del numero delle adesioni previsto in sede di
accordo istitutivo, requisiti di partecipazione agli organi di
amministrazione e di controllo, individuazione dei modelli gestionali,
requisiti di accesso alle prestazioni.
Art. 14 Norme relative agli enti pubblici non economici
e agli enti di ricerca e sperimentazione
1. Per gli enti
pubblici non economici e per gli enti di ricerca e sperimentazione la
contrattazione di comparto darà attuazione alle norme del presente Accordo
quadro tenendo conto di quanto previsto dall’art. 64 della legge 17 maggio
1999, n.144.
Art. 15 Norma finale
1. La prima verifica
sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione e sui
contenuti del presente accordo quadro verrà effettuata tra le parti
firmatarie del presente accordo entro il 31 dicembre 2001.
2. Con separato atto da stipulare tra le parti verrà costituito un
Osservatorio nazionale bilaterale
Dichiarazione congiunta tra le parti
Le parti convengono
sulla necessità di ottenere dalle amministrazioni interessate la
disponibilità di risorse strumentali con cui far fronte al funzionamento dei
fondi pensione, fermo restando l’impegno ad attivarsi per ricercare le
risorse finanziarie necessarie a fronteggiare i costi di costituzione e di
avvio dei fondi medesimi.
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